La ratio di questo limite, evidenzia l’ARAN, è quella di conciliare il diritto di assemblea sindacale con il diritto allo studio. In un’ottica di equilibrio tra esigenze del personale e servizio all’utenza, l’Agenzia ribadisce che la continuità delle lezioni deve essere garantita. L’adozione di limiti chiari, secondo l’ARAN, rappresenta uno strumento utile per evitare disservizi che potrebbero compromettere il regolare svolgimento dell’anno scolastico.
La disposizione chiarita dall’ARAN ha validità su tutto il territorio nazionale e si applica a ogni istituto, indipendentemente dalla sua collocazione geografica. Il richiamo all’articolo 31 del CCNL 2019-2021, ora integrato nel nuovo contratto 2024, conferma la volontà di standardizzare le regole e ridurre le incertezze. Le scuole dovranno pertanto monitorare con attenzione la partecipazione alle assemblee, evitando che si superi il numero consentito mensile.
I dipendenti della scuola possano partecipare a più di due assemblee tenute in altre istituzioni scolastiche?
La disciplina del diritto di assemblea è stata confermata dall’art. 31 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, nel quale viene di fatto riproposto il precedente articolo 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, rubricato “Assemblee sindacali”. Il comma 2 del citato art. 31 espressamente sancisce che “In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese”. Pertanto, essendo il limite delle due assemblee mensili finalizzato a contenere il disservizio che l’assemblea reca all’utenza sotto il profilo della continuità didattica, lo stesso interviene indipendentemente dal luogo ove l’assemblea si svolge (istituzione scolastica o ambito territoriale).