È importante ricordare che tutto il personale scolastico può partecipare alle assemblee, inclusi i supplenti temporanei. Anche i docenti con contratti part-time o con supplenza su spezzone hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali per un massimo di 10 ore complessive nell’anno scolastico.
Per garantire un’organizzazione efficace, la convocazione dell’assemblea sindacale deve avvenire almeno 6 giorni prima della data dell’incontro, specificando luogo, durata, ordine del giorno e, se necessario, la partecipazione di dirigenti sindacali esterni. La comunicazione viene affissa all’albo della scuola e notificata tramite circolare interna ai docenti e al personale ATA. Quest’ultimo è tenuto a dichiarare la propria partecipazione in forma scritta con un preavviso di 48 ore, e questa dichiarazione è irrevocabile.
Durante le assemblee, il dirigente scolastico può sospendere le attività didattiche per le classi i cui docenti partecipano alla riunione, informando in anticipo le famiglie interessate. In alternativa, può prevedere un adattamento dell’orario per garantire la continuità didattica nelle ore in cui non è disponibile personale di copertura. Non è obbligatorio sostituire i docenti in assemblea, ma si possono applicare modifiche temporanee all’orario scolastico per garantire la vigilanza e la sicurezza delle classi.
Il monte ore disponibile per la partecipazione alle assemblee sindacali si riferisce a ore di 60 minuti, non alle ore scolastiche. Quindi, un docente che partecipa a un’assemblea di due ore, ma “perde” solo un’ora di lezione, dovrà conteggiare solo quest’ultima. Lo stesso vale per i docenti su COE (Cattedra Oraria Esterna): hanno diritto a 10 ore annuali senza ripartizione tra le scuole di servizio.
Per il personale che partecipa ad un’assemblea sindacale al di fuori dell’orario di servizio, non è necessario dichiarare la propria adesione, poiché la partecipazione non comporta modifiche all’orario e non incide sul monte ore disponibile per le assemblee.
Nel calcolo della durata delle assemblee sindacali è necessario considerare anche i tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede dell’assemblea e il rientro presso la sede di servizio.
Sulla base della normativa, per le assemblee sindacali territoriali i tempi necessari per raggiungere la sede dell’assemblea e tornare presso il luogo di lavoro sono inclusi nella durata complessiva dell’assemblea stessa. Questo significa che i dipendenti non hanno a disposizione ore aggiuntive per gli spostamenti: il monte ore di assemblea sindacale annuo comprende dunque sia il tempo di svolgimento dei lavori dell’assemblea sia quello necessario per gli spostamenti.