Quando un figlio o una figlia compie 18 anni, il pagamento dell’Assegno Unico Universale si sospende fino a quando il richiedente non fornisce le comunicazioni necessarie per riprendere i pagamenti. Sebbene l’assegno spetti anche ai figli maggiorenni, l’importo risulta ridotto. È fondamentale sapere che il proseguimento dei pagamenti non avviene automaticamente.
Sospensione dei pagamenti al compimento dei 18 anni
Al compimento dei 18 anni, l’INPS sospende il pagamento dell’Assegno Unico Universale finché non riceve conferma che il figlio soddisfi i requisiti per continuare a ricevere il beneficio. Non tutti i maggiorenni hanno diritto all’assegno; solo coloro che sono studenti, svolgono un tirocinio, o hanno altre condizioni specifiche possono beneficiarne. I figli disabili, invece, ricevono il pagamento in automatico, senza necessità di ulteriori comunicazioni, a condizione che l’informazione risulti già nell’Isee in corso di validità.
Come riattivare l’Assegno Unico Universale
Se il pagamento dell’Assegno Unico Universale è stato sospeso, non c’è motivo di preoccuparsi: riattivarlo è semplice e non si perdono mensilità. Dopo il compimento dei 18 anni, la domanda sull’INPS viene evidenziata per richiedere l’integrazione con le informazioni necessarie a sbloccare il pagamento.
Accedendo al servizio “Consulta e gestisci le domande che hai presentato“, il richiedente deve autocertificare che il figlio si trovi in una delle condizioni che legittimano la prosecuzione dei pagamenti. Inoltre, è possibile aggiornare la modalità di pagamento, scegliendo se riceverlo direttamente al genitore o al maggiorenne.
Una volta completata la procedura, l’INPS riprende i pagamenti fino al compimento dei 21 anni o finché permane la condizione che giustifica il riconoscimento. Se, tra il compimento dei 18 anni e lo sblocco della domanda, ci sono stati pagamenti sospesi, questi verranno riconosciuti come arretrato durante il conguaglio.
Cosa accade dopo i 21 anni
Dopo i 21 anni, l’Assegno Unico Universale non viene più erogato. Tuttavia, la perdita del beneficio si compensa parzialmente con il ritorno delle detrazioni in busta paga, a patto che il figlio sia ancora a carico del genitore.
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