Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione avverranno seguendo un ordine ben preciso, stabilito appunto dal Contratto Integrativo. In particolare, l’rt.9 comma 1 del suddetto CCNI recita testualmente: “Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o gradi di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. di riferimento nel triennio di vigenza”
Nello specifico dunque il CCNI garantisce una precisa priorità ai posti di sostegno. All’interno del contratto si legge a tal proposito che tutte “le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precederanno le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni”. In poche parole, i posti di sostegno avranno la precedenza nelle operazioni di mobilità annuali a condizione che gli insegnanti posseggano il relativo titolo di specializzazione.
Per i docenti in ruolo richiedenti la mobilità annuale ma sprovvisti del titolo di specializzazione è garantito, dall’art. 8 comma 14 del CCNI vigente, la possibilità di ricoprire un incarico su posto di sostegno a condizione che vengano soddisfatte alcune importanti prescrizioni, ovvero:
L’accoglimento della domanda di mobilità annuale da parte dei docenti in ruolo sprovvisti del titolo di specializzazione avverrà soltanto dopo l’accantonamento dei posti corrispondenti al numero dei docenti precari in possesso del suddetto titolo e presenti nelle nuove GPS. In sostanza si darà priorità agli insegnanti specializzati sul sostegno, anche se questi sono nella condizione di precarietà.
In questo caso nell’assegnazione dei posti si dovrà rispettare il seguente ordine: 1) Docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno; 2) Docenti che stanno terminando i percorsi di specializzazione sul sostegno; 3) Docenti senza titolo che abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posti di sostegno.
La medesima procedura di accantonamento dei posti avverrà anche per docenti presenti nelle GaE. On questo caso le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2020/21 potranno essere disposte solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GaE, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.