E’ tempo di assegnazioni provvisorie. In questi giorni come sappiamo gli USR di tutta Italia stanno pubblicando sui loro portali istituzionali gli elenchi provvisori per quanto concerne i movimenti annuali dei docenti facenti capo a tutti gli ordini e gradi di scuola.
Tale procedura è riservata al personale di ruolo che non ha ottenuto in prima battuta il desiderato trasferimento; essa riveste notevole importanza soprattutto per i futuri movimenti degli organici a partire dal prossimo anno scolastico.
Assegnazioni provvisorie su sostegno senza titolo di specializzazione: ecco le procedure prescritte nel CCNI 2019/22
Molti insegnanti infatti, attendono questa fase dei movimenti per potere ritornare presso la propria provincia di residenza, almeno per un anno. La procedura anzidetta è regolamentata dal CCNI 2019/22, sottoscritto tra il Ministero e i sindacati di categoria lo scorso 8 luglio 2020.
Fatta questa premessa, bisogna precisare che tutto il personale (docente, educativo ed ATA) con regolare contratto a tempo indeterminato potrà usufruire della cosiddetta “mobilità annuale”. Al lavoratore verrà garantito di prestare il proprio servizio presso una sede scolastica diversa da quella di titolarità per un intero anno scolastico, senza per questo perdere il diritto della sede stessa di titolarità. La mobilità annuale prevede due tipologie di incarico: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.
Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione avverranno seguendo un ordine ben preciso, stabilito appunto dal Contratto Integrativo. In particolare, l’rt.9 comma 1 del suddetto CCNI recita testualmente: “Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e inter provinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o gradi di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. di riferimento nel triennio di vigenza”
Nello specifico dunque il CCNI garantisce una precisa priorità ai posti di sostegno. All’interno del contratto si legge a tal proposito che tutte “le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precederanno le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni”. In poche parole, i posti di sostegno avranno la precedenza nelle operazioni di mobilità annuali a condizione che gli insegnanti posseggano il relativo titolo di specializzazione.
Assegnazioni provvisorie su sostegno senza titolo di specializzazione: le priorità e le condizioni
Per i docenti in ruolo richiedenti la mobilità annuale ma sprovvisti del titolo di specializzazione è garantito, dall’art. 8 comma 14 del CCNI vigente, la possibilità di ricoprire un incarico su posto di sostegno a condizione che vengano soddisfatte alcune importanti prescrizioni, ovvero:
- L’istanza di assegnazione provvisoria su posti di sostegno dovrà essere effettuata per una provincia diversa da quella di titolarità;
- Il docente richiedente assegnazione provvisoria su posti di sostegno sia nella condizione di concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno;
- Il docente abbia avuto precedenti esperienze lavorative, anche da precario, su posti di sostegno.
L’accoglimento della domanda di mobilità annuale da parte dei docenti in ruolo sprovvisti del titolo di specializzazione avverrà soltanto dopo l’accantonamento dei posti corrispondenti al numero dei docenti precari in possesso del suddetto titolo e presenti nelle nuove GPS. In sostanza si darà priorità agli insegnanti specializzati sul sostegno, anche se questi sono nella condizione di precarietà.
In questo caso nell’assegnazione dei posti si dovrà rispettare il seguente ordine: 1) Docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno; 2) Docenti che stanno terminando i percorsi di specializzazione sul sostegno; 3) Docenti senza titolo che abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posti di sostegno.
La medesima procedura di accantonamento dei posti avverrà anche per docenti presenti nelle GaE. On questo caso le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2020/21 potranno essere disposte solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GaE, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
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