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Assegnazioni Provvisorie 2024, trovato l’accordo: istanza anche per i neoassunti da GPS Sostegno, si attende la tempistica

Trovata l’intesa tra MiM e sindacati (solo la Cisl scuola) relativamente alle assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/25. Come riportato questa mattina da Orizzontescuola, anche i docenti neoassunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria se rientrano nelle deroghe previste e se hanno superato l’anno di prova e formazione. L’intesa è stata sottoscritta dalla CISL ed è pertanto valida, anche se non sono state ancora stabilite le date di presentazione delle domande.

Chi può presentare la domanda di mobilità: Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, i requisiti

Nell’intesa firmata dalla Cisl è stabilito che  i docenti interessati possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e domanda di assegnazione interprovinciale a condizione che rientrino in una delle deroghe previste e stabilite nel CCNI. In particolare:

Docenti che possono presentare domanda provinciale o interprovinciale:

  • Docenti assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/23, inclusi i docenti assunti da GPS sostegno nel 2022/23 confermati in ruolo il 1° settembre 2023.

Docenti che possono presentare domanda se rientrano nelle deroghe:

  • Docenti assunti a tempo indeterminato sia su posto comune che di sostegno nell’a.s. 2023/24, inclusi art. 59 comma 9bis nel 2022/23.

Questi docenti hanno un vincolo triennale di permanenza nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il periodo di prova, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni. Tuttavia, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nella provincia di appartenenza e domanda di assegnazione interprovinciale se rientrano in una delle deroghe previste dal CCNL Mobilità:

  • Genitori di figli sotto i 12 anni.
  • Coloro che rientrano nelle condizioni degli articoli 21 e 33 della legge 104/1992.
  • Beneficiari dei permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001.

Docenti neoassunti a tempo determinato nel 2023/24

I docenti assunti ai sensi di:

  • Art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021 (concorso straordinario bis).
  • Art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 (GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo).

Questi docenti potranno presentare domanda di assegnazione provinciale e interprovinciale se hanno superato il periodo di formazione e prova e rientrano nelle deroghe.

Obbligo di pubblicazione delle graduatorie ed eliminazione del referente unico

Gli Uffici Scolastici sono tenuti a pubblicare le graduatorie con l’indicazione della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto e del punteggio complessivo. L’intesa non specifica una data per completare questa operazione.

A seguito delle modifiche all’art. 33 della legge 104/1992, è stato eliminato il referente unico dell’assistenza. Le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono quindi essere riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle disposizioni contrattuali.

Come si calcola l’anzianità di servizio?

Per il computo dell’anzianità di servizio dei docenti, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a partire dal 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, come indicato nell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

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