Si è concluso oggi il confronto tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati sui criteri di assegnazione degli incarichi, sulla base dei nominativi presenti tutt’ora negli elenchi del Concorso Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2020/2021. L’incontro si è svolto in videoconferenza.
Per non creare confusione circa gli innumerevoli aspetti affrontati durante il tavolo di confronto, di seguito viene presentato il testo integrale del comunicato stampa, pubblicato quest’oggi dal sindacato FLC CGIL sul proprio sito istituzionale.
Concorso dirigenti scolastici: concluso il confronto sull’assegnazione degli incarichi per l’a.s. 2020/2021
Confermati dall’amministrazione criteri e modalità già utilizzati lo scorso anno. Inaccettabile il riferimento alla valutazione da parte del DG delle attitudini e delle capacità professionali dei dirigenti. Sbagliato non tenere conto delle rinunce e della legge 104/1992 nell’assegnazione alle regioni.
Si è appena concluso il confronto in videoconferenza attivato dal Ministero sull’assunzione dei dirigenti scolastici nell’a.s. 2020/2021.
L’amministrazione ha preliminarmente inviato alle organizzazioni sindacali una nota contenente le indicazioni sulle diverse fasi della procedura di assegnazione degli incarichi nella quale si legge:
- che l’assegnazione alle regioni non terrà conto delle priorità previste dalla legge 104/92 perché non previsto dal Bando di Concorso e che i beneficiari della L. 104/92 potranno esercitare il loro diritto alla precedenza nella scelta della sede all’interno della regione assegnata;
- che l’affidamento dell’incarico dirigenziale da parte dei DG degli USR terrà conto di quanto indicato dall’art. 19 del Dlvo 165/2001 e della posizione in graduatoria;
- che saranno indicate tra quelle esprimibili dai dirigenti scolastici anche le sedi nominali, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del CCNL Area V 2006 nel caso di rientro in sede del titolare (“Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell’affidamento, al dirigente che l’abbia effettivamente svolto”);
- che oltre agli 80 depennamenti ex articolo 15, comma 4 del Bando, si ha al momento notizia di 5 rinunce in corso d’anno nelle regioni maggiormente colpite dal Covid (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto).
Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita la contrarietà dell’amministrazione ad una revisione della procedura di assegnazione alle regioni già effettuata, in caso di rinuncia e la conferma delle stesse modalità già utilizzate nell’a.s. 2019/2020 di scorrimento della graduatoria, dal momento che, a giudizio dell’Amministrazione, un’eventuale riapertura della fase precedente provocherebbe ritardi e disfunzionalità nella fase regionale di attribuzione dell’incarico dirigenziale, con il rischio di dover annullare le operazioni già effettuate dai direttori regionali.
Rispetto alle posizioni espresse dall’amministrazione, come FLC CGIL abbiamo precisato quanto segue:
- in merito alle modalità di attribuzione degli incarichi dirigenziali abbiamo espresso la netta contrarietà alla scelta dell’amministrazione di affiancare al criterio della posizione in graduatoria il richiamo all’art. 19 del D.Lvo 165/2001 che prevede la valutazione da parte del DG dell’USR “delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, e abbiamo richiesto che, ferma restando l’applicazione delle priorità previste dalla L.104/1992, l’incarico dirigenziale sia attribuito sulla base della sola posizione occupata nella graduatoria di merito, unico criterio utilizzabile per garantire quell’equità e quella trasparenza che non sarebbe possibile assicurare attraverso l’introduzione inopportuna e ingiustificata di criteri aggiuntivi di natura discrezionale a cui i DG degli USR possano fare riferimento;
- abbiamo ribadito la necessità che le operazioni di assegnazione alle regioni siano tempestive e veloci, in modo che, in caso di rinuncia, sia prevista la ripetizione della procedura, al fine di garantire il rispetto del diritto derivante dalla posizione occupata nella graduatoria di merito di tutti i vincitori;
- rispetto alla scelta di non tenere conto della L. 104/92 nell’assegnazione alle regioni, abbiamo sottolineato, come già fatto lo scorso anno, non solo le pesanti ripercussioni sul piano personale e familiare che i dirigenti scolastici subiranno a seguito del mancato riconoscimento di un diritto universale, ma anche il danno per l’amministrazione dovuto agli inevitabili contenziosi che si aggiungeranno a quelli già attivati.
Nel corso dell’incontro, sempre in riferimento al mancato rispetto delle situazioni specifiche legate alla L. 104/1992, è stato affrontato anche il tema degli esiti della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici e dei diversi comportamenti degli USR che in alcuni casi hanno riconosciuto, in altri negato, anche ai neo dirigenti scolastici assegnati in regioni diverse da quella di residenza il diritto alla mobilità.
A tale proposito come FLC CGIL abbiamo ricordato che la richiesta da noi formulata nel corso del confronto sulla mobilità, ma non accolta dall’amministrazione, di sottoscrivere un’intesa nazionale che assicurasse uniformità ed equità alle operazioni, eliminando la discrezionalità dei DG degli USR, avrebbe potuto rappresentare il modo migliore per trovare la giusta mediazione tra tutti gli interessi in campo.
Il confronto si è concluso con la conferma da parte dell’Amministrazione delle sue determinazioni e con la prospettiva di un nuovo anno scolastico che si preannuncia particolarmente complesso per i dirigenti scolastici, non solo per la difficile gestione dell’emergenza dentro le scuole ma anche per tutti gli strascichi che l’insoddisfacente esito delle operazioni di mobilità e le criticità connesse all’attribuzione degli incarichi dirigenziali determineranno.
Anche in questa fase così problematica, la FLC CGIL conferma l’impegno a fianco dei dirigenti scolastici e il sostegno al loro difficile lavoro.
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