venerdì, Settembre 20, 2024
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Scuola, licenziamento docenti in ruolo con riserva: possibile ricorso al GdL

Ecco un altro interessante quesito posto dalle nostre lettrici e dai nostri lettori a proposito dei recenti licenziamenti per quei docenti (inseriti in GaE con riserva) che hanno superato l’anno di prova. In particolare, due insegnanti ci chiedono se è possibile ricorrere avverso i provvedimenti di licenziamento, nonostante le stesse abbiano sottoscritto un contratto a tempo indeterminato e superato tutto l’iter dell’anno di prova e di formazione. Vediamo di che si tratta.

Licenziamento docenti (in GaE con riserva) dopo aver superato l’anno di prova, la risposta dello Studio Legale Santonicola: “Si, è possibile ricorrere al Giudice del Lavoro competente territorialmente”

Ecco l’argomento in questione: Ricorso al Giudice del lavoro, avverso il licenziamento, per i docenti, in ruolo con riserva, che hanno superato l’anno di prova.

Gli insegnanti che hanno sottoscritto i contratti a tempo indeterminato (perché inseriti con riserva in GaE o nelle Graduatorie Regionali concorsuali), sottoposti a clausola risolutiva, potranno rivendicare, in giudizio, il diritto al “mantenimento in ruolo”, per il consolidamento della posizione soggettiva, scaturito dal superamento del periodo di prova.

La domanda:

Gentile studio legale Santonicola and Partners,

siamo colleghe, rispettivamente maestra-scuola primaria, nelle GaE con riserva ed immessa in ruolo, previa stipula del contratto sottoposto a clausola risolutiva (n.b. il ricorso GaE, nel merito, non è stato ancora discusso) e docente di secondaria, vincitrice di concorso “coperta dalla cautelare, giudice amministrativo”, parimenti sottoposta alla clausola che subordina il ruolo, già concesso, allo scioglimento della riserva.

Trovandoci al primo anno, con incarico a tempo indeterminato, abbiamo effettuato il periodo di formazione e prova. Nello specifico, sono stati verificati i nostri standard professionali, attraverso laboratori didattico-formativi, formazione on-line, l’elaborazione del bilancio delle competenze, la partecipazione ai momenti della vita collegiale scolastica, lo svolgimento di lezioni osservate dal tutor.

Al termine della prova, abbiamo sostenuto un colloquio per la valutazione su di un’attività formativa, appositamente predisposta, ed in merito alle esperienze d’insegnamento del docente neoassunto.

Concluso l’esame, il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Comitato di Valutazione, con un giudizio favorevole sulla formazione e prova, ha emesso provvedimento motivato per la conferma in ruolo.

A questo punto, in caso di successivo licenziamento, dovuto ad eventuale rigetto, nel merito, del ricorso amministrativo (finalizzato all’inserimento in GaE o nelle Graduatorie Regionali dei concorsi), potremmo agire, innanzi alla magistratura civile, avverso la risoluzione contrattuale, per il consolidamento della nostra posizione, derivato dalla “conferma in ruolo”?

La risposta dello Studio Santonicola and Partners

Gentili docenti,

la risposta al quesito non può che essere affermativa.

Lo studio legale ricorrerà, innanzi alla magistratura civile (GdL territorialmente competente), avverso ogni forma di licenziamento, comminato ai docenti in ruolo “a tutti gli effetti “ per l’avvenuto superamento del periodo di prova.

Invocheremo, a tutela degli assistiti, l’applicazione del “principio comunitario dell’affidamento”, avendo manifestato, l’istituzione scolastica, la piena volontà di assumere il docente definitivamente.

Sarebbe per noi ravvisabile, allorché fosse deciso, in seguito, il licenziamento (a prescindere dalla motivazione), la lesione del ragionevole affidamento, maturato nell’insegnante, di accedere nei ruoli statali, assicurato dal provvedimento dirigenziale motivato che ha confermato il superamento della valutazione finale.

Per ricevere altri chiarimenti, si inoltri email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com, oggetto: “info ricorso mantenimento ruolo nome, cognome“.

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