sabato, 21 Dicembre 2024
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Scuola, tutti gli obblighi dei docenti dopo gli esami

Scuola – Ecco un utile vademecum per tutti i docenti in relazione a quello che c’è da sapere a proposito delle procedure successive alla conclusione delle attività didattiche e degli esami.

Gli obblighi dei docenti non prevedono la loro presenza a scuola dopo l’ultimo Collegio dei Docenti di fine giugno

Tutti i docenti della scuola pubblica italiana devono adempiere, una volta terminati gli esami, ad una serie di ‘obblighi di servizio’, sanciti peraltro nel nuovo contratto 2016/2018. Detto ciò, sappiamo anche di alcuni casi in cui molti Dirigenti Scolastici costringono gli insegnanti a presenziare a scuola per molti giorni successivi alla conclusione dell’ultima riunione collegiale.

Attenzione quindi alle circolari interne dei DS che impongono ai docenti di permanere a scuola senza un precisa motivazione; non solo, ma tale motivazione deve essere necessariamente riportata anche all’interno delle attività previste nel Piano annuale delle Attività e comunque rientranti nelle 40 ore previste come ore di attività funzionali.

Prima di illustrare l’elenco degli impegni che spettano a ciascun docente sarebbe bene ricordare che nessun Dirigente Scolastico potrà in ogni caso costringere gli insegnanti a permanere in servizio presso la scuola, senza che sia stata programmata (con largo anticipo) una serie di attività ben precise e rientranti nel cosiddetto Piano delle Attività Annuali. Ricordiamo anche che tali piani, sovente si interrompono nei giorni precedenti o successivi al 30 giugno di ogni anno scolastico, con l’ultimo collegio dei docenti.

Scuola: elenco degli impegni dei docenti attinenti alle rispettive attività funzionali

A ribadire quanto su esposto un articolo del Codice Civile fa piena luce sull’argomento. In particolare, l’art. 1256 (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea) precisa che in mancanza degli alunni (conseguenza del termine delle lezioni), il docente è libero da qualsiasi obbligo derivante dalla sua funzione; pertanto, l’attività obbligatoria di insegnamento non è più dovuta.

Quindi, di fatto, i docenti non hanno nessun obbligo di rimanere a scuola secondo il proprio orario didattico. Tuttavia, gli stessi possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, purché queste siano state riportate inizialmente nel Piano annuale delle Attività. Di seguito riportiamo quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL 2016/2018 a proposito delle attività spettanti a ciascun docente:

  • Consigli di classe, riunioni del Collegio dei docenti, Riunioni di Dipartimento e incontro con le famiglie, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue; tutte le ore eccedenti dovranno essere retribuite al docente attraverso il Fondo di Istituto;
  • Scrutini, esami e adempimenti connessi (Attività obbligatorie);
  • Attività di formazione e di aggiornamento, da svolgersi su base volontaria;
  • Attività aggiuntive (anch’esse su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto ad un compenso orario o forfettario.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto non è affatto ipotizzabile l’imposizione o l’obbligo da parte del Datore di Lavoro della presenza a scuola del docente attraverso l’obbligo dell’apposizione della firma nel registro delle presenze giornaliere.

La richiesta di Ferie e delle festività soppresse

Premessa – Molti docenti ci scrivono in questi giorni a proposito del numero di giorni di ferie a cui hanno diritto. Detto ciò, è bene procedere operando una distinzione non relativa alla tipologia di contratto a cui è sottoposto l’insegnante, ovvero se assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma all’anzianità di servizio prestato in qualità di docente. In ogni caso, alle due tipologie di lavoratori spetteranno i seguenti diritti:

  • 30 gg. di ferie con un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni;
  • 32 gg. di ferie con un’anzianità di servizio superiore ai 3 anni.

Per “anzianità di servizio” si intende il servizio prestato a qualsiasi titolo, anche in qualità di supplente. Pertanto, anche un docente neoassunto in ruolo nel 2017/18 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 giorni, avrà diritto alla fruizione di 32 giorni di ferie.

La richiesta di ferie – Ogni docente dovrà compilare i modelli di domanda di ferie e festività soppresse (modelli cartacei forniti dalle rispettive segreterie scolastiche), i quali dovranno essere riconsegnati compilati in tutte le parti entro e non oltre l’ultimo giorno utile di giugno o comunque a discrezione del Dirigente Scolastico.

Nella compilazione del foglio ferie sarà importante rispettare le seguenti regole:

  • Conteggiare i giorni dal lunedì al sabato, escludendo tutte le domeniche ed il 15 di agosto (in quanto giorni festivi). Possibilmente questo conteggio dovrebbe effettuarsi partendo dal 31 agosto e proseguendo a ritroso, fino a raggiungere i 36 giorni considerati;
  • I giorni di ferie sono 32 + 4 gg di festività soppresse, di cui possono usufruire solo i docenti di ruolo e incaricati annuali con contratto fino al 31 agosto di ciascun anno scolastico. Per gli altri docenti, il conteggio verrà effettuato in proporzione ai giorni di servizio svolto;
  • Infine, per quei docenti di ruolo che hanno già usufruito dei 6 gg di ferie per motivi personali dovranno scalarli dal totale dei giorni di ferie annualmente loro spettanti.

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