Nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) Mobilità 2025/26 – 2027/28, sono state introdotte significative modifiche riguardanti le domande di trasferimento condizionate. Queste modifiche mirano a tutelare il personale docente individuato come perdente posto, anche in seguito a operazioni di dimensionamento della rete scolastica.
CCNI 2025/28: anticipazione della fase di trattazione
Una delle principali novità riguarda l’anticipazione della fase in cui vengono trattate le domande di trasferimento condizionate. In precedenza, tali domande erano esaminate nella fase F); con il nuovo CCNI, sono state anticipate alla fase A). Questo cambiamento consente una gestione più tempestiva delle richieste dei docenti soprannumerari.
Domande di trasferimento condizionate: equiparazione ai trasferimenti d’Ufficio
Limitatamente alla classe di concorso o al posto di titolarità, le domande di trasferimento condizionate vengono ora trattate al pari dei trasferimenti d’ufficio. Ciò significa che i docenti soprannumerari che presentano una domanda condizionata vedranno la loro richiesta gestita con le stesse modalità previste per i trasferimenti disposti d’ufficio, garantendo maggiore equità nel processo di mobilità.
Le implicazioni delle novità del CCNI per i docenti soprannumerari
Per i docenti individuati come perdenti posto, queste modifiche rappresentano un’importante tutela. L’anticipazione della fase di trattazione e l’equiparazione ai trasferimenti d’ufficio assicurano una gestione più efficiente e giusta delle loro domande di mobilità, riducendo i tempi di attesa e aumentando le possibilità di ottenere una sede adeguata alle proprie esigenze professionali.
Docenti neoassunti GPS Sostegno 2024/25: vincolo triennale e mobilità
I docenti assunti attraverso questa procedura sono soggetti a un vincolo triennale, che li obbliga a rimanere nella scuola di assegnazione per almeno tre anni di servizio effettivo. Durante questo periodo, non sarà possibile richiedere trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione presso altre istituzioni scolastiche, né accettare incarichi a tempo determinato in un’altra classe di concorso o ruolo. Tuttavia, fanno eccezione i casi di esubero o soprannumero, che possono consentire una diversa collocazione. Inoltre, nel computo del triennio rientra anche l’anno di prova svolto con contratto a tempo determinato.
Una volta immessi in ruolo, i docenti avranno comunque la possibilità di presentare domanda di trasferimento o passaggio, con la limitazione di poterlo fare esclusivamente sul sostegno a causa del vincolo quinquennale previsto per questa tipologia di insegnamento. Tuttavia, potranno beneficiare di eventuali deroghe previste dal CCNL 2019/2021 e CCNI 2025/2028, che regolano le condizioni per la mobilità del personale scolastico.
Tutte le novità in una scheda redatta dalla CISL Scuola
Le modifiche apportate dal CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 al trattamento delle domande di trasferimento condizionate evidenziano un impegno concreto nel supportare il personale docente soprannumerario. Queste novità mirano a garantire una maggiore equità e tempestività nelle procedure di mobilità, rispondendo alle esigenze dei docenti coinvolti in processi di dimensionamento scolastico.
Allegato
La scheda sul CCNI mobilità 2025/28
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