L’INPS, con il messaggio del 17 dicembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio, come previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La misura, finalizzata a garantire una più equa ripartizione delle responsabilità familiari, presenta specifiche scadenze procedurali per la fruizione e il riconoscimento del beneficio.
Termini di prescrizione: applicato il termine annuale
Secondo l’INPS, per il congedo di paternità obbligatorio si applica il termine di prescrizione annuale, come stabilito dall’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all’indennità di malattia. Tale scelta deriva da un collegamento normativo riconosciuto anche dalla giurisprudenza tra l’indennità di paternità e quella di maternità.
L’istituto previdenziale sottolinea come questa relazione normativa sia ulteriormente rafforzata dal parallelo esistente tra l’indennità di maternità e quella di malattia. La misura del congedo di paternità, infatti, si inserisce nel quadro delle tutele previdenziali temporanee non pensionistiche, riconosciute a lavoratori dipendenti o autonomi per conciliare esigenze familiari e professionali.
Decadenza: applicazione del termine annuale
Sul fronte della decadenza, l’INPS conferma l’applicazione di un termine decadenziale sostanziale annuale. Tale interpretazione è supportata da alcune sentenze della giurisprudenza di legittimità relative a materie analoghe, che evidenziano la ratio della misura: favorire l’equità tra i genitori e promuovere la parità di genere nel contesto lavorativo.
In questo senso, il termine di un anno per l’esercizio del diritto al congedo obbligatorio di paternità si allinea con quanto previsto per il congedo di maternità. L’armonizzazione tra i due istituti risponde all’obiettivo di garantire una tutela uniforme e chiara per i genitori, facilitando l’accesso ai benefici previdenziali temporanei.
Parità di genere e responsabilità familiari
La decisione dell’INPS, con il termine annuale sia per la prescrizione che per la decadenza, va in direzione di una maggiore equità nelle responsabilità genitoriali. L’armonizzazione delle tempistiche tra congedo di paternità e maternità rappresenta un passo importante per sostenere la parità di genere in ambito lavorativo e promuovere un bilanciamento efficace tra vita professionale e familiare.
Il congedo di paternità obbligatorio, introdotto per favorire una maggiore presenza dei padri nei primi giorni di vita del figlio, rappresenta uno strumento chiave nelle politiche di welfare contemporanee. Attraverso il chiarimento dei termini procedurali, l’INPS punta a semplificare l’accesso al beneficio e a garantire certezze normative per lavoratori e datori di lavoro.
Conclusioni dell’INPS
In conclusione, l’INPS chiarisce che:
- Il termine di prescrizione applicabile al congedo di paternità è di un anno, come per l’indennità di malattia.
- Il termine decadenziale annuale si applica anche al congedo di paternità, in linea con quanto previsto per il congedo di maternità.
Queste disposizioni sono fondamentali per garantire uniformità normativa e facilitare la fruizione dei diritti da parte dei lavoratori interessati. La misura, inoltre, rafforza l’impegno verso una più equa distribuzione delle responsabilità familiari e rappresenta un importante passo avanti per la promozione della parità di genere nel mondo del lavoro.
Allegato
Messaggio numero 4301 del 17/12/2024
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