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Carta Docente: Tribunale di Venezia riconosce 1.000 € a una docente precaria

Tribunale di Venezia riconosce 1.000 € con Carta Docente a una supplente precaria. Sentenza conferma il diritto anche per incarichi annuali fino al 30 giugno.

Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1250/2024, ha assegnato 1.000 euro a una docente supplente che ha aderito al ricorso promosso dall’Avvocato Stefano Callà dello Studio Legale Scuola. La docente, attualmente in servizio con una supplenza dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025, aveva svolto incarichi a termine nei seguenti periodi: dal 2 novembre 2020 al 5 giugno 2021 per 4 ore settimanali su cattedra spezzone e dal 24 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 per 16 ore settimanali di lezione.

I dettagli del ricorso e la decisione del Tribunale

Il ricorso, presentato dallo Studio Legale Scuola, ha rivendicato il diritto della docente al riconoscimento della Carta Docente da 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024. Il giudice ha accolto la richiesta, stabilendo che il Ministero debba erogare il beneficio tramite Carta elettronica per la formazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 107/2015. Questa normativa attribuisce ai docenti il diritto di utilizzare 500 euro all’anno per l’acquisto di beni e servizi a scopo formativo e professionale.

La posizione della Cassazione a favore dei precari

La sentenza del Tribunale di Venezia si allinea alla pronuncia della Cassazione n. 29961/2023, che ha chiarito il diritto dei docenti precari con incarichi annuali al riconoscimento della Carta Docente. La Corte ha stabilito che tale beneficio spetta anche ai docenti con supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto, indipendentemente dall’eventuale mancata presentazione di una domanda specifica al Ministero.

Come richiedere il riconoscimento del beneficio

I docenti interessati possono intraprendere azioni legali per ottenere il riconoscimento della Carta Docente, rivolgendosi a studi legali specializzati come quello dell’Avvocato Callà. La sentenza conferma che il beneficio è destinato esclusivamente alla formazione e non costituisce retribuzione. La finalità è supportare l’aggiornamento professionale del personale scolastico, valorizzando le competenze didattiche.

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