Assemblee sindacali: cosa c’è da sapere su ore, comunicazioni e tempistica per lo spostamento

Alcune utili informazioni sulle assemblee sindacali, che rappresentano un diritto fondamentale per il personale scolastico, inclusi docenti e personale ATA

Assemblee Sindacali
Assemblee Sindacali

Le assemblee sindacali rappresentano un diritto fondamentale per il personale scolastico, inclusi docenti e personale ATA. Con la possibilità di usufruire di un massimo di 10 ore annue retribuite, queste riunioni offrono un’opportunità per discutere questioni cruciali, dalle novità contrattuali agli stipendi, fino ai temi relativi ai concorsi e ai corsi di abilitazione. Ecco come funzionano, chi può partecipare e come vengono gestite a livello organizzativo.

Il diritto di partecipazione alle assemblee sindacali

Ogni lavoratore della scuola ha il diritto di partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, fino ad un massimo di 10 ore annue. Questo diritto è sancito dall’articolo 31 del CCNL del comparto scuola, che stabilisce che i dipendenti possano riunirsi per discutere temi di interesse sindacale senza decurtazione della retribuzione. Le assemblee possono essere convocate dalle organizzazioni sindacali rappresentative, dalla RSU di istituto o da una combinazione delle due.

Quante assemblee sindacali si possono convocare e chi può partecipare?

Le assemblee possono riguardare solo i docenti, solo il personale ATA o entrambi. Ogni mese, è possibile convocare un massimo di due assemblee per ogni categoria di personale per ciascuna scuola. Perciò, in uno stesso mese, possono tenersi due assemblee per i docenti e due per il personale ATA, purché non si svolgano durante esami o scrutini finali.

È importante ricordare che tutto il personale scolastico può partecipare alle assemblee, inclusi i supplenti temporanei. Anche i docenti con contratti part-time o con supplenza su spezzone hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali per un massimo di 10 ore complessive nell’anno scolastico.

Modalità di convocazione, obblighi di comunicazione e gestione dell’orario scolastico durante le assemblee

Per garantire un’organizzazione efficace, la convocazione dell’assemblea sindacale deve avvenire almeno 6 giorni prima della data dell’incontro, specificando luogo, durata, ordine del giorno e, se necessario, la partecipazione di dirigenti sindacali esterni. La comunicazione viene affissa all’albo della scuola e notificata tramite circolare interna ai docenti e al personale ATA. Quest’ultimo è tenuto a dichiarare la propria partecipazione in forma scritta con un preavviso di 48 ore, e questa dichiarazione è irrevocabile.

Durante le assemblee, il dirigente scolastico può sospendere le attività didattiche per le classi i cui docenti partecipano alla riunione, informando in anticipo le famiglie interessate. In alternativa, può prevedere un adattamento dell’orario per garantire la continuità didattica nelle ore in cui non è disponibile personale di copertura. Non è obbligatorio sostituire i docenti in assemblea, ma si possono applicare modifiche temporanee all’orario scolastico per garantire la vigilanza e la sicurezza delle classi.

Come si conteggiano le 10 ore di assemblea sindacale?

Il monte ore disponibile per la partecipazione alle assemblee sindacali si riferisce a ore di 60 minuti, non alle ore scolastiche. Quindi, un docente che partecipa a un’assemblea di due ore, ma “perde” solo un’ora di lezione, dovrà conteggiare solo quest’ultima. Lo stesso vale per i docenti su COE (Cattedra Oraria Esterna): hanno diritto a 10 ore annuali senza ripartizione tra le scuole di servizio.

Per il personale che partecipa ad un’assemblea sindacale al di fuori dell’orario di servizio, non è necessario dichiarare la propria adesione, poiché la partecipazione non comporta modifiche all’orario e non incide sul monte ore disponibile per le assemblee.

Come vengono calcolati i tempi di percorrenza per partecipare alle assemblee sindacali?

Nel calcolo della durata delle assemblee sindacali è necessario considerare anche i tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede dell’assemblea e il rientro presso la sede di servizio.

Sulla base della normativa, per le assemblee sindacali territoriali i tempi necessari per raggiungere la sede dell’assemblea e tornare presso il luogo di lavoro sono inclusi nella durata complessiva dell’assemblea stessa. Questo significa che i dipendenti non hanno a disposizione ore aggiuntive per gli spostamenti: il monte ore di assemblea sindacale annuo comprende dunque sia il tempo di svolgimento dei lavori dell’assemblea sia quello necessario per gli spostamenti.

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