È di oggi, 24 ottobre 2024, la sentenza n. 10617/2024 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso presentato dalla UIL Scuola. La decisione fa riferimento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16133/2024, ottenuta dall’Avvocato Domenico Naso, responsabile dell’Ufficio Legale del Sindacato, che ha portato al riconoscimento dell’anno 2013 nel calcolo dell’anzianità per una docente.
La sentenza: effetti giuridici e economici distinti
Il Tribunale Capitolino ha stabilito che, alla luce del pronunciamento della Suprema Corte, il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per l’anno 2013 deve riguardare esclusivamente gli effetti economici, senza compromettere quelli giuridici relativi alla progressione di carriera. Pertanto, l’anno scolastico 2013 deve essere considerato ai fini della crescita professionale.
Conformità delle Corti alla decisione della cassazione
Questa sentenza conferma che le corti di merito stanno allineandosi alle indicazioni della Corte di Cassazione, riconoscendo che l’anno 2013 debba essere incluso nel calcolo dell’anzianità maturata dal personale scolastico.
Dettagli della sentenza
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la sentenza completa disponibile al link fornito dalla UIL Scuola.
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