Anno di formazione e prova: guida per i docenti

Guida completa sull'anno di formazione e prova per docenti neoassunti e con passaggio di ruolo. Per chi deve svolgerlo e chi è esonerato.

Formazione continua
Formazione continua

I docenti neoassunti e coloro che hanno ottenuto un passaggio di ruolo svolgeranno l’anno di formazione e prova nel corrente anno scolastico. Questa guida chiarisce chi deve e chi non deve affrontare questo percorso.

Assunzioni ordinarie e straordinarie

I docenti assunti in via ordinaria dalle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e dalle Graduatorie di Merito (GM) svolgono l’anno di prova nel medesimo anno di assunzione a tempo indeterminato. Questa regola si applica anche ai docenti assunti attraverso le GM del concorso scuola secondaria PNRR 2023. In questo caso, si distingue tra:

  • Vincitori di concorso abilitati: Questi docenti vengono immediatamente immessi in ruolo e iniziano l’anno di prova.
  • Vincitori non abilitati: Questi docenti ottengono inizialmente un contratto a tempo determinato. Solo dopo aver conseguito l’abilitazione, vengono assunti a tempo indeterminato e avviati all’anno di prova.

Per i docenti assunti tramite procedure straordinarie (concorso straordinario bis e GPS sostegno prima fascia), la situazione cambia. Questi docenti iniziano con un contratto a tempo determinato, durante il quale svolgono l’anno di formazione e prova. Solo al superamento di questo periodo (e della lezione simulata per chi proviene da GPS o del previsto percorso universitario per chi proviene dal concorso straordinario bis) vengono immessi in ruolo. Pertanto, l’anno di prova per questi ultimi risulta propedeutico all’immissione in ruolo.

Chi deve svolgere l’anno di prova

Secondo il DM 226/2022 e le indicazioni annuali del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), devono svolgere l’anno di prova:

  • I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirano alla conferma nel ruolo.
  • I docenti che hanno richiesto la proroga del periodo di prova o che non lo hanno completato negli anni precedenti.
  • I docenti che, a causa di una valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova.
  • I docenti che ottengono il passaggio di ruolo.
  • I vincitori di concorso che hanno l’abilitazione all’insegnamento o che la acquisiscono ai sensi dell’articolo 13/2 del D.lgs. n. 59/17 e ss.mm., e che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato (assunti nei concorsi PNRR).
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi 5-12, del DL n. 44/2023 (assunti da GPS sostegno prima fascia).
  • I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del DL 73/2021. Se il personale interessato ha già completato positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, dovrà comunque acquisire i 5 CFU richiesti dall’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108 (assunti da concorso straordinario bis).

Chi non deve svolgerlo

Come chiarito nella nota ministeriale, non devono svolgere l’anno di prova i docenti:

  • Che hanno già completato il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia su posto comune che di sostegno.
  • Che hanno ottenuto il rientro in un precedente ruolo in cui hanno già completato il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018.
  • Già immessi in ruolo con riserva, che hanno superato positivamente l’anno di formazione e prova ovvero il percorso FIT ex DDG 85/2018 e sono nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado.
  • Che hanno ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa all’interno dello stesso grado.
  • Che hanno ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Inclusi in questa categoria ci sono coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione e il periodo di prova attraverso selezione finalizzata all’immissione in ruolo e sono successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola attraverso una diversa procedura selettiva.

Quesito del Lettore

Un lettore chiede: “Devo superare l’anno di prova avendo ottenuto il passaggio di ruolo da A030 a A029 su cattedra di potenziamento?”

Come specificato, i docenti che ottengono il passaggio di ruolo devono svolgere l’anno di prova, a meno che non lo abbiano già completato e superato nello stesso grado in cui hanno ottenuto il passaggio (ossia se l’hanno già superato nel secondo grado). È importante notare che il passaggio non avviene su un posto di potenziamento, ma sulla classe di concorso, e il dirigente scolastico assegnerà i docenti agli insegnamenti.

In sintesi, il lettore deve svolgere l’anno di prova a meno che non abbia già superato il periodo di formazione nel medesimo grado.

Segui i canali social di Scuolalink.it

© Copyright Scuolalink.it - Riproduzione Riservata