Permessi per visite specialistiche del Personale ATA di ruolo e precario – L’articolo 69 del CCNL 2019-21 ha introdotto una disposizione importante per il personale ATA, sia a tempo indeterminato che determinato, che prevede 18 ore di permesso annuale per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Questa disposizione si applica esclusivamente al personale ATA, e non era prevista nel CCNL 2006/09.
La differenza tra permessi e assenza per malattia
È fondamentale distinguere tra permessi e assenze per malattia. Secondo l’articolo, i permessi sono regolati dal comma 11 e permettono fino a 18 ore per anno scolastico, mentre le assenze per malattia, definite come incapacità lavorativa, sono disciplinate dai commi 12 e 14. I permessi sono concessi per il tempo necessario a effettuare visite o esami, incluse le tempistiche di viaggio, senza che sia necessario dichiarare uno stato di incapacità lavorativa.
La regolamentazione e la modalità di fruizione
Il permesso di 18 ore può essere fruito in maniera giornaliera o oraria e include il tempo necessario per gli spostamenti. È richiesta un’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione.
Caratteristiche dei permessi orari:
- Non possono essere combinati con altri tipi di permessi nella stessa giornata;
- Non sono soggetti alla decurtazione economica applicata alle assenze per malattia nei primi 10 giorni.
Personale ATA in part-time
Per il personale ATA in part-time (sia verticale, orizzontale o misto), le 18 ore di permesso vengono ridotte in proporzione alle ore di lavoro settimanali previste dal contratto.
Tempistiche: le frazioni di ore
I permessi possono essere utilizzati in frazioni di ora, ad esempio è possibile usufruire di 45 minuti, che verranno detratti dal totale delle 18 ore. Possono anche essere utilizzati per un’intera giornata lavorativa.
Modalità di richiesta:
- È necessario presentare domanda con almeno 3 giorni di preavviso.
- Nei casi urgenti, la domanda può essere presentata fino a 24 ore prima dell’inizio dell’orario lavorativo.
Giustificazione e attestazioni per visite specialistiche
Per giustificare l’assenza, il dipendente deve fornire un’attestazione di presenza dalla struttura sanitaria, che può essere trasmessa anche via email.
Controllo medico legale
In caso di visita fiscale per un controllo medico, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione della struttura sanitaria. Anche il tempo di percorrenza è coperto dalle ore di permesso.
Con queste regole, il personale ATA ha un quadro chiaro di come gestire i permessi per le visite mediche, garantendo il corretto utilizzo e la conformità alle normative vigenti.
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