Il contratto part-time per i docenti e il personale ATA rappresenta un’opzione che consente di lavorare con un orario ridotto rispetto a quello previsto per il tempo pieno. Per i docenti, l’orario di insegnamento varia in base al tipo di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia e 22 ore più 2 dedicate alla progettazione didattica per la scuola primaria. Queste due ore possono essere distribuite in modo flessibile. Il personale ATA invece lavora 36 ore settimanali.
Normativa e procedura per il part-time
La possibilità di ottenere un contratto part-time per i docenti e il personale ATA è regolata dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. È possibile richiedere il part-time al momento dell’immissione in ruolo, in base ai contingenti previsti.
Part-Time e lavoro privato
I docenti e il personale ATA possono mantenere un altro lavoro privato se scelgono il regime di part-time. Tuttavia, la normativa esclude il cumulo di due lavori pubblici, a meno che non si tratti di personale degli enti locali. Per questo motivo, il personale scolastico non può svolgere un secondo impiego pubblico.
Come richiedere il contratto part-time
La richiesta per il contratto part-time deve essere presentata al Dirigente Scolastico della scuola di assegnazione. Anche se è utile informare l’Ufficio Scolastico durante l’accettazione del ruolo, il contratto si firma con il dirigente scolastico dopo l’assunzione.
Tipologie di part-time
Il part-time può essere strutturato in diverse modalità:
- Part-time orizzontale: riduzione dell’orario su tutti i giorni lavorativi.
- Part-time verticale: lavoro solo in determinati giorni della settimana o periodi dell’anno.
- Part-time misto: combinazione delle prime due opzioni.
Decorrenza e durata del contratto part-time
Il contratto part-time inizia il 1° settembre di ogni anno scolastico e dura almeno due anni. Non è necessaria una richiesta di proroga, ma per tornare al tempo pieno bisogna presentare domanda.
Valutazione della richiesta
L’amministrazione scolastica valuta le domande di part-time basandosi su tre fattori principali:
- Disponibilità dei posti in organico.
- Compatibilità del lavoro autonomo o subordinato con le mansioni scolastiche.
- Impatto organizzativo del part-time.
Se la richiesta viene rifiutata, l’amministrazione deve motivare la decisione e permettere al dipendente di presentare una nuova domanda o contestare la decisione.
Precedenze e priorità per ottenere il contratto part-time
Alcune categorie di dipendenti hanno la priorità nell’ottenere un contratto part-time, come chi assiste familiari con gravi disabilità o affetti da patologie oncologiche. La legge prevede anche orari flessibili per i familiari di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
La Legge n. 662 del 1996, modificata dal D.L. 112 del 2008, stabilisce che la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time non è più automatica, ma deve essere valutata dall’amministrazione. Il contratto part-time per docenti e personale ATA rappresenta una soluzione flessibile, che permette di equilibrare esigenze lavorative e personali.
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