Lo scorso 4 Luglio, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, ha firmato il nuovo decreto che definisce i criteri per le nomine ad interim DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) nelle scuole. Questo decreto è frutto di ampie discussioni con i rappresentanti sindacali e si allinea con il CCNL per il triennio 2019-2021.
L’obiettivo del nuovo Decreto per le nomine ad interim DSGA
L’obiettivo principale del decreto è garantire il funzionamento regolare delle scuole anche in assenza prolungata del DSGA titolare. Il decreto si applica a tutte le istituzioni scolastiche pubbliche, comprese le scuole superiori e gli istituti tecnici. Il Ministro Valditara ha dichiarato: “Il decreto che ho firmato rappresenta un ulteriore passo avanti per accrescere l’efficacia dell’azione amministrativa delle Istituzioni scolastiche e per migliorare le condizioni di lavoro del personale scolastico, a vantaggio di studentesse e studenti e dell’intera comunità educante”.
Il ruolo del DSGA nelle Istituzioni scolastiche
Il DSGA è una figura fondamentale all’interno di ogni istituzione scolastica in Italia. Questo ruolo prevede la gestione e il coordinamento delle attività amministrative e organizzative della scuola. Tra le principali responsabilità del DSGA ci sono:
- La gestione del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario);
- La supervisione delle pratiche contabili e finanziarie;
- L’amministrazione dei servizi generali dell’edificio scolastico;
- L’organizzazione degli spazi e delle risorse;
- Il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza e all’igiene.
Incarichi ad interim: definizioni, applicazione e criteri per le nomine
Un incarico ad interim è una nomina temporanea di un professionista qualificato a ricoprire un ruolo di responsabilità in attesa della nomina definitiva del titolare. Per i DSGA, questo significa che durante l’assenza del dirigente titolare, un altro membro dello staff scolastico viene incaricato di svolgere le funzioni del DSGA.
Secondo il nuovo decreto ministeriale, gli incarichi ad interim devono rispettare i seguenti criteri:
- Il professionista deve avere una comprovata esperienza nel ruolo di DSGA o una qualifica equivalente nella gestione delle attività amministrative e finanziarie nelle scuole.
- Deve essere un dipendente interno della scuola o dell’Amministrazione Scolastica Centrale.
- Deve avere una valutazione positiva nella propria posizione attuale o in altre posizioni successive svolte all’interno del sistema educativo italiano.
Le situazioni che richiedono le nomine ad interim
Il decreto introduce diversi criteri chiave per la nomina dei sostituti interim dei DSGA:
- Assenza del DSGA dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31 agosto.
- Assenza del DSGA per un periodo continuativo superiore a tre mesi.
L’ordine di priorità per le nomine
- Priorità agli esuberi all’interno della stessa categoria professionale.
- Funzionari senza nomina DSGA all’interno dello stesso istituto.
- Assistenti amministrativi con esperienza e qualifiche significative.
Durata degli incarichi ad interim
Gli incarichi ad interim dei DSGA possono durare fino a 12 mesi, con la possibilità di essere rinnovati per un periodo massimo di altri 12 mesi. Tuttavia, se il DSGA titolare è assente per motivi di salute o per altri motivi gravi, l’incarico ad interim può essere esteso fino al termine del suo mandato.
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