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Ricostruzione carriera docenti: la Cassazione stabilisce i principi in linea con Corte EU

La Corte di Cassazione ha stabilito i principi per la ricostruzione carriera dei docenti, richiamando quelli sanciti dalla Corte UE

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza 17 giugno 2024, n. 16710) ha stabilito i principi per la ricostruzione della carriera dei docenti, richiamando quelli sanciti dalla Corte UE.

La Cassazione ordina un riesame seguendo i principi di diritto stabiliti per la ricostruzione della carriera dei docenti

La Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso, ha respinto le domande di una docente assunta a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore. La docente aveva chiesto la ricostruzione della carriera, con il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata attraverso contratti a tempo determinato stipulati dal settembre 2006 al luglio 2014.

Violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

La Corte d’Appello ha escluso il carattere discriminatorio dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che riduce l’anzianità eccedente delle prime quattro annualità.

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame, seguendo i principi di diritto indicati dalla Cassazione:

  1. L’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, che disciplina il riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e deve essere disapplicato quando l’anzianità risultante è inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
  2. Il giudice del merito deve comparare il trattamento riservato al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente assunto a tempo indeterminato, senza considerare le interruzioni tra un contratto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza ex art. 489.
  3. L’anzianità da riconoscere al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, deve essere calcolata con i medesimi criteri applicati per l’assunto a tempo indeterminato, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994.

Necessaria una valutazione equa senza considerare interruzioni tra i contratti

L’applicazione diretta della clausola 4 richiede al giudice nazionale di determinare il trattamento spettante al presunto “discriminato”, di individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile e accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.

Il docente può essere considerato discriminato dall’applicazione del D.Lgs. n. 297/1994 solo se l’anzianità calcolata secondo la norma speciale è inferiore a quella che avrebbe maturato l’insegnante comparabile assunto a tempo indeterminato.

Non si può considerare discriminatorio il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato solo perché dopo il quadriennio si applica una riduzione dell’anzianità; è necessario verificare anche l’incidenza dello strumento di compensazione favorevole.

Il problema di trattamento discriminatorio si pone solo se l’anzianità effettiva di servizio con contratti a tempo determinato risulta superiore a quella riconoscibile ex art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994.

Nel calcolo dell’anzianità, occorre considerare solo il servizio effettivo prestato, includendo eventuali periodi di assenza giustificata, e non le interruzioni tra un incarico di supplenza e l’altro, né i mesi estivi per le supplenze diverse da quelle annuali.

Bisogna tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello per cui si chiede la ricostruzione della carriera, se previsto dall’art. 485, perché lo stesso beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che cambia ruolo.

Se il calcolo dell’anzianità risulta superiore con i criteri indicati rispetto all’applicazione dell’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, la norma interna deve essere disapplicata e al docente va riconosciuto lo stesso trattamento dell’insegnante assunto a tempo indeterminato, poiché l’abbattimento non giustificato da ragione obiettiva non è conforme al diritto UE.

Confermata l’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione Europea.

La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento già espresso, in linea con quanto stabilito dalla Corte UE, che il 30 novembre 2023 ha affermato che la clausola 4 dell’accordo quadro ostacola una normativa nazionale.

Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, esclude i periodi di servizio prestati con contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

La normativa limita inoltre, ai due terzi il computo dei periodi eccedenti i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio.

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