Dirigenti scolastici, procedure di mobilità per i soprannumerari: facciamo chiarezza

Mobilità personale
Mobilità personale

Le procedure di mobilità dei Dirigenti Scolastici, a seguito del dimensionamento scolastico, stanno tenendo banco in questi giorni di metà giugno. Fra pochi giorni, infatti, tutti gli USR discuteranno sulle procedure di conferimento, mutamento e conferma degli incarichi per i dirigenti scolastici.

A causa del dimensionamento scolastico stabilito nel 2023, che entrerà in vigore dal primo settembre 2024, potrebbero verificarsi casi di dirigenti scolastici soprannumerari a seguito delle ristrutturazioni e riorganizzazioni degli uffici di dirigenza.

La Fase b della procedura di mobilità dei Dirigenti Scolastici: fusione e accorpamento

La mobilità dei dirigenti scolastici seguirà specifiche fasi procedurali. La fase a) riguarda la conferma degli incarichi alla scadenza del triennio di servizio del dirigente scolastico nella propria istituzione scolastica. I dirigenti scolastici con scadenza contrattuale al 31 agosto 2024, i cui istituti non sono stati oggetto di dimensionamento, dovrebbero trovare conferma per un altro triennio (2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027).

La fase b) della mobilità è invece più complessa, poiché coinvolge i dirigenti scolastici che operano in scuole oggetto di ristrutturazione e riorganizzazione degli uffici di dirigenza. In questi casi, i dirigenti scolastici soprannumerari verranno collocati in mobilità con precedenza definita nella fase b).

Le casistiche sulle fasi di mobilità: fusione per accorpamento, scuola aggregante e scuola aggregata

Per comprendere quando un dirigente diventa soprannumerario a causa della ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale, è necessario chiarire i termini giuridici “scuola aggregante” e “scuola aggregata“.

La Scuola aggregante dunque è una scuola che ingloba sedi e/o alunni di una o più scuole soppresse e frazionate. La scuola aggregante non cambia denominazione, mentre le altre scuole vengono soppresse e frazionate.

Per esempio, se nell’anno scolastico 2023/2024 ci sono le scuole A, B e C, e la scuola C viene soppressa e frazionata in due parti (D ed E), la parte D viene inglobata da A e la parte E da B. La scuola A manterrà la sua denominazione, così come la scuola B. Il dirigente scolastico della scuola C diventerà soprannumerario e parteciperà alla fase b) della mobilità, mentre i dirigenti delle scuole A e B potranno essere confermati in fase a) o avvalersi della fase c) se in scadenza di contratto.

La fusione per accorpamento invece non prevede la soppressione di scuole e generalmente coinvolge due scuole. Ad esempio, se la scuola A con 700 alunni accorpa la scuola B con 400 alunni, nasce una nuova scuola denominata A+B con 1.100 alunni.

In questo caso, i dirigenti delle scuole A e B non saranno soprannumerari e potranno partecipare alla mobilità. La nuova istituzione scolastica verrà assegnata al dirigente che possiede maggiori titoli tra i due.

Tempistiche sulla domanda di mobilità

Le domande di mobilità dei dirigenti scolastici verranno presentate nei prossimi giorni. Gli esiti, particolarmente complessi a causa del dimensionamento scolastico, dovranno essere pubblicati entro metà luglio. Le scuole, infine, dovranno quindi avere il loro dirigente scolastico assegnato per l’inizio del nuovo anno scolastico.

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