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Adempimenti di fine anno: gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni

Adempimenti di fine anno – Gli articoli 43 e 44 del CCNL 2019/21, entrato in vigore il 19 gennaio 2024, definiscono in dettaglio gli obblighi lavorativi del personale docente, suddivisi in “attività dei docenti” e “attività funzionali all’insegnamento”.

Al termine delle lezioni, l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 43) non è più dovuta, poiché non ci sono allievi a cui insegnare, come stabilito dall’art. 1256 del c.c.

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 44) includono:

  • 40 ore annue per le riunioni del collegio docenti.
  • 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse e di intersezione.

Questi impegni non possono essere sommati e devono essere considerati separatamente, con un totale di 40+40 ore distinte. Inoltre, le attività obbligatorie legate agli scrutini e agli esami, comprese la compilazione degli atti di valutazione, non rientrano nelle 40+40 ore.

Adempimenti di fine anno, attività obbligatorie e diritti dei docenti: il piano annuale delle attività

Se un docente ha già completato le 40 ore annue per le riunioni del collegio docenti, ha diritto al pagamento delle ore aggiuntive o all’esonero dalla partecipazione.

Le ore non utilizzate possono essere destinate, nei limiti stabiliti, alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Durante il mese di giugno, quando le lezioni sono sospese, i docenti non sono obbligati a svolgere attività non previste dal Piano delle attività, salvo gli obblighi relativi alle attività collegiali specificati nell’art. 44 del contratto.

Il Piano annuale delle attività, e i relativi impegni del personale docente, è predisposto ogni anno dal Dirigente Scolastico prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Il piano può essere modificato durante l’anno scolastico per nuove esigenze, coinvolgendo sempre il collegio docenti.

Obblighi dei docenti durante la sospensione delle attività didattiche

Nel periodo di sospensione delle lezioni, i docenti non possono essere obbligati a:

  • Essere presenti a scuola secondo il normale orario d’insegnamento.
  • Recarsi ogni mattina a scuola per firmare il registro delle presenze.
  • Svolgere attività di riordino della biblioteca o altre attività estranee all’insegnamento.
  • Adempiere a qualsiasi attività non prevista nel Piano delle attività.

Queste regole valgono per tutti gli ordini di scuola dopo la fine delle lezioni.

Eccezioni per i docenti della scuola secondaria di II Grado

L’unica eccezione riguarda i docenti di II grado non impegnati negli esami. L’art. 13, comma 4 dell’OM. n. 55/2024 prescrive che il personale utilizzabile per le sostituzioni, escluso il personale con supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica fino al 30 giugno 2024, garantendo la presenza nei giorni delle prove scritte.

Per il resto, “rimanere a disposizione” non implica un obbligo di presenza o firma per tutti i giorni dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.

È importante ricordare che le direttive ministeriali e le sentenze ribadiscono che l’imposizione di obblighi di semplice presenza non programmata è contraria alle normative scolastiche.

L’ANP e altre organizzazioni sottolineano che la presenza deve rispondere a esigenze programmate e reali delle scuole, evitando la semplice presenza formale senza attività didattica.

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