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Pace contributiva 2.0 per lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995

Pace contributiva 2.0 – Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, i lavoratori potranno riscattare qualsiasi vuoto contributivo tra un periodo e l’altro (ad esempio, periodi di disoccupazione non coperti da contribuzione figurativa) collocato tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023, fino a un massimo di cinque anni.

Questa pace contributiva esclude i periodi già riscattati con la misura analoga in vigore nel triennio 2019-2021. LINPS ha comunicato questa possibilità nella Circolare n. 69/2024, recependo quanto previsto dall’articolo 1, commi 126 e seguenti della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Pace contributiva 2.0, riscatto contributivo biennale: opportunità per i lavoratori senza anzianità pre-1996

Questa misura ripropone per un biennio la facoltà prevista dal decreto legge n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, che ha avuto successo tra i lavoratori. L’INPS specifica che il riscatto è disponibile per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La condizione di iscrizione si soddisfa con almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui si esercita il riscatto, versato prima della presentazione della domanda. Sono esclusi gli iscritti alle casse professionali (ad esempio, avvocati, commercialisti).

Requisiti per il riscatto contributivo: assenza di anzianità pre-1996 e contribuzione pensionistica

Per esercitare questa facoltà, è necessario non avere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Questo significa che non deve esserci alcuna contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata prima del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, comprese le casse per i liberi professionisti, o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Se l’assicurato acquisisce anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 dopo aver presentato la domanda, il riscatto viene annullato d’ufficio e l’onere restituito.

L’esercizio della facoltà richiede l’assenza di un trattamento pensionistico diretto in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, e il periodo da riscattare non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto in alcuna forma di previdenza obbligatoria.

Riscatto massimo pari a cinque anni

Si possono riscattare i periodi collocati tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023 per un massimo di cinque anni, anche non continuativi. Non si considerano eventuali periodi già riscattati con la misura vigente nel triennio 2019-2021, anche qui massimo cinque anni. Cumulando le due misure, si può teoricamente riscattare fino a dieci anni di vuoto contributivo. L’INPS conferma che questa facoltà non può essere utilizzata per valorizzare periodi di inadempienze contributive del datore di lavoro, e che il periodo riscattato, equiparato a contribuzione effettiva da lavoro, è utile sia per il diritto che per la misura della pensione.

Oneri, domanda e versamento

L’onere viene determinato applicando l‘aliquota contributiva di finanziamento della gestione presso cui è diretta la domanda di riscatto alla retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi meno remoti dalla domanda, rapportata al periodo da riscattare. Non si può applicare il cosiddetto riscatto agevolato (valido solo per la laurea).

La domanda si può presentare tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 esclusivamente online tramite il sito INPS. Può essere prodotta dal diretto interessato, dai suoi superstiti, o dai suoi parenti e affini entro il secondo grado, oppure dal datore di lavoro. L’onere di riscatto è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo di chi lo sostiene.

L’onere può essere versato in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. Se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o se sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

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