Ricostruzione di Carriera al Personale ATA – Il Tribunale di Cosenza, nella sezione Controversie di lavoro, con una recente sentenza (del 19 marzo 2024) ha confermato che tutti gli anni di supplenza, inclusi quelli pre-ruolo, devono essere considerati a pieno titolo per la ricostruzione di carriera , anche dei lavoratori del Personale ATA.
Questo principio è stato ribadito in seguito al ricorso di un collaboratore scolastico recentemente assunto a tempo indeterminato, il quale ha richiesto il pieno riconoscimento dei suoi anni di servizio pre-ruolo.
Ricostruita interamente la carriera di un lavoratore del Personale ATA: la sentenza si basa sulle direttive europee
La decisione del giudice si basa sulle direttive della Corte di Giustizia europea, che proibiscono “qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata” tra personale di ruolo e precari.
La Corte ha sottolineato l’assenza di motivazioni valide per una discriminazione basata sulla natura temporanea del contratto o sulle modalità di reclutamento, rendendo non conformi alla normativa europea le disposizioni nazionali che prevedevano un riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo per il personale ATA stabilizzato.
Le implicazioni della Sentenza per il Personale ATA
Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, ha evidenziato l’importanza di questa sentenza, che estende anche al personale ATA la possibilità di vedersi riconosciuto integralmente il servizio svolto come precari.
Pacifico ha anche richiamato altre sentenze favorevoli e l’adeguamento della legislazione nazionale alle norme europee, incoraggiando gli ex precari a rivendicare i propri diritti per ottenere benefici economici significativi, come risarcimenti e un adeguato posizionamento in fasce di stipendio superiori.
Il dispositivo del Tribunale di Cosenza
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’intero servizio prestato in posizione di pre-ruolo e la condanna dell’Amministrazione alla collocazione nelle corrette posizioni stipendiali maturate per come richieste in ricorso e al pagamento delle differenze stipendiali con decorrenza dal 15.11.2017.
Rigetta nel resto la domanda.
Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza, 19.3.2024
IL GIUDICE
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