venerdì, Settembre 20, 2024
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Ricostruzione di Carriera Personale ATA: sentenza Tar Napoli conforme alla giurisprudenza europea

Importante decisione del Tribunale di Napoli sui diritti del Personale ATA per la ricostruzione di carriera, alla luce del Diritto Europeo

Ricostruzione di Carriera – Il Tribunale di Napoli ha emesso di recente una sentenza significativa a favore del personale ATA, stabilendo il diritto alla piena valutazione dell’esperienza lavorativa acquisita attraverso contratti a termine e al conseguente adeguamento salariale. Questo caso evidenzia l’impatto diretto che il diritto dell’Unione Europea può avere sulle legislazioni nazionali e mostra l’impegno dei giudici italiani nel far sì che le leggi interne siano conformi ai principi europei, anche annullando quelle nazionali che vi contravvengono.

Importante sentenza del Tribunale di Napoli su ricostruzione di Carriera del Personale ATA

La decisione è stata presa in relazione a un caso di ricostruzione di carriera di un membro del personale ATA del Ministero dell’Istruzione, che aveva lavorato sotto contratti a termine prima di ottenere una posizione permanente. La contestazione, portata avanti con il supporto legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, riguardava il non riconoscimento completo del periodo lavorativo precedente ai fini della ricostruzione di carriera e degli incrementi salariali, ritenuto illegittimo e in contrasto con le normative europee e nazionali pertinenti.

La giudice Giovanna Picciotti, analizzando la situazione, ha accolto la richiesta del lavoratore, confermando il diritto allo stipendio che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto a tempo indeterminato già dall’anno scolastico 2000/2001. La sentenza si è basata su un esame approfondito delle leggi italiane e del diritto europeo, in particolare sull’Accordo quadro relativo al lavoro a termine, interpretando tale normativa come un divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

La sentenza invalida le disposizioni contenute nelle norme nazionali

Il tribunale ha invalidato specifiche disposizioni della legislazione nazionale che prevedevano un riconoscimento parziale dell’anzianità di servizio, ritenendole in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’Accordo quadro e dalla giurisprudenza europea. Di conseguenza, il Ministero è stato condannato a corrispondere le differenze salariali dovute al lavoratore, calcolate sulla base dell’anzianità di servizio accumulata dall’inizio dei contratti a termine e sommando i vari periodi di lavoro fino all’ultimo contratto a termine, oltre agli accessori.

Ecco di seguito le conclusioni del dispositivo:

“Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, dichiara il diritto della parte ricorrente al trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stata inquadrata a tempo indeterminato sin dall’anno scolastico 2000/2001, tenuto conto della normativa contrattuale di comparto, e per l’effetto condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributiveda determinarsi in separato giudizio sulla base di un’anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima assunzione a tempo determinato e cumulando tra loro i diversi periodi lavoratifino alla data di scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato, oltre accessori“.

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