Personale ATA, indennità di disagio e CCNL 2019/21: novità

Novità contenute nel nuovo CCNL 2019/21 per il Personale ATA. All'art. 77 si introduce l'indennità di disagio: cos'è e chi può riceverla

Stipendio
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Il recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-21, siglato definitivamente presso l’Aran il 18 gennaio, introduce significative novità per il Personale ATA, in particolare per gli assistenti tecnici impegnati nel primo ciclo d’istruzione.

Tra le varie disposizioni, spicca l’introduzione di una nuova indennità di disagio, pensata per riconoscere l’impegno di coloro che operano su più istituti.

Le novità del CCNL 2019/21 per il Personale ATA: cos’è l’indennità di disagio?

L’articolo 77 del nuovo CCNL 2019/21 stabilisce che agli assistenti tecnici del primo ciclo, come previsto dalla legge n. 178 del 2020 e impegnati su più sedi, spetta un’indennità di disagio. Questa indennità, che varia da un minimo di 350 euro a un massimo di 800 euro annui lordi, viene definita durante la contrattazione collettiva integrativa.

L’importo tiene conto del numero di scuole assegnate e della distanza media tra di esse, assicurando che gli assistenti tecnici siano adeguatamente compensati per le sfide logistiche che affrontano.

Indennità di disagio: le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate a coprire l’indennità di disagio provengono dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Questo significa che l’investimento nell’indennità di disagio non solo beneficia direttamente gli assistenti tecnici coinvolti ma contribuisce anche indirettamente al miglioramento qualitativo dell’educazione offerta agli studenti, grazie a un ambiente di lavoro più equo e stimolante per il personale tecnico.

Assistenti tecnici e la nuova indennità

A partire dall’anno scolastico 2021/22, gli assistenti tecnici sono stati assegnati principalmente ai laboratori di Informatica (codice T72), nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tale indennità permetterà di potenziare l’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche in ambito tecnologico già dai primi anni di scuola.

L’indennità di disagio diventa effettiva il giorno successivo alla firma del CCNL, come sottolineato da Cavallini, rappresentando un passo avanti significativo nel riconoscimento e nella valorizzazione del lavoro svolto dagli assistenti tecnici che operano su più fronti.

Art. 77 del CCNL 2019/21- Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo

Di seguito il testo integrale dell’articolo 77:

All’assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge 178/2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un’indennità di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi, è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse. L’indennità di cui al presente comma è corrisposta a carico delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”.

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