Nel contesto delle graduatorie del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), emerge una questione cruciale: il riconoscimento del punteggio per il servizio militare. Un recente caso ha portato alla ribalta la problematica relativa all’assegnazione di questo punteggio, sollevando interrogativi sulla capacità della scuola di operare in autotutela in tali circostanze.
Graduatorie ATA e riconoscimento del punteggio per servizio Militare: il caso in esame
Un aspirante inserito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto della III fascia, per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, ha sollevato dubbi sul punteggio attribuitogli per il servizio militare. Secondo il D.M. 50/2021, il punteggio assegnato era di 0,6, mentre il ricorrente sosteneva di avere diritto a un punteggio di 6. Questa discrepanza ha portato alla pronuncia del TAR del Lazio con la sentenza N. 00333/2024.
La controversia Legale
Il ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero dell’Istruzione e l’allegata tabella di valutazione, mirando a ottenere il punteggio che riteneva gli spettasse per il triennio scolastico 2021/22 – 2023/24. L’amministrazione ha però eccepito che il decreto non era stato impugnato nei termini legali.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, la scuola ha ricevuto un reclamo riguardante il mancato riconoscimento completo del punteggio per il servizio militare. La risposta dell’amministrazione è stata rapida, ma ha ribadito che il punteggio era stato assegnato correttamente secondo la tabella del D.M. 50/2021.
Il TAR ha osservato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rettifica non era stato contestato. Di conseguenza, ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del D.M. 50/2021 e della tabella allegata.
Le scuole possono operare in autotutela, non riconoscendo necessariamente il punteggio pieno
Questo caso evidenzia che la scuola, operando in autotutela, non è obbligata a riconoscere il punteggio pieno per il servizio militare come richiesto dal ricorrente. La scuola deve attenersi alle tabelle vigenti fino a eventuali modifiche ministeriali. Per ottenere un punteggio diverso, il ricorrente deve ricorrere alle vie legali, rispettando i termini previsti per le impugnazioni degli atti amministrativi, che sono normalmente di 60 giorni per il TAR, dalla pubblicazione o notifica del provvedimento, o 120 giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica.
Questo caso sottolinea l’importanza di comprendere le normative e i termini legali in contesti amministrativi complessi come le graduatorie ATA, specialmente quando si tratta di riconoscimento di titoli e punteggi.
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